Aggiudicazione definitiva
Comune di Ugento
Visualizza partecipanti
Gara #21
GARA a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'appalto dei servizi tecnici degli "Interventi di dragaggio dei fondali marini nel porto di Torre San Giovanni – Comune di Ugento", con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.Informazioni appalto
22/11/2019
Aperta
Servizi tecnici
€ 246.100,00
Toma Massimo Luciano
Categorie merceologiche
71
-
Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
8029034874
F95G18000160001
Qualità prezzo
GARA a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'appalto dei servizi tecnici degli "Interventi di dragaggio dei fondali marini nel porto di Torre San Giovanni – Comune di Ugento", con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
I servizi tecnici oggetto della presente procedura sono quelli di seguito indicati:
- Progettazione definitiva ed esecutiva - € 97.285,30;
- Direzione lavori, contabilità e misura - € 74.342,40;
- Direttore operativo - 13.540,42;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - 47.391.46;
- Pratiche connesse alle procedure di VIA e stesura della SIA - € 13.540,42
€ 246.100,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 150.859,30
439 23/07/2020
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
03730011008 | MODIMAR S.R.L. |
Seggio di gara
125
07/01/2020
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
ing. Toma | Massimo Luciano | Presidente |
Ing. Romano | Alessandro | Testimone |
Geom. Cucci | Bruno | Testimone |
Commissione valutatrice
30
17/01/2020
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Ing. Pisanello | Marco | Presidente |
Ing. Piscitelli | Claudia | Commissario |
Arch. Fersini | Marta | Commissario |
Scadenze
23/12/2019 12:00
30/12/2019 21:00
07/01/2020 09:30
Avvisi
Allegati
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236.70 kB |
Chiarimenti
26/11/2019 11:22
Quesito #1
Cortesemente, con riferimento al punto 7.4 pagina n. 15 del disciplinare di gara si chiede quanto segue:
nell’ipotesi di partecipazione con costituendo raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell’elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. i) in categoria D.01 deve essere posseduto sia dalla mandataria, in misure percentuale maggiore, che dai o dalle mandanti in misura minorataria oppure sarà sufficiente che il detto requisito richiesto sia garantito dalla sola mandataria al 100 %? In sostanza, un mandante deve avere un minimo di requisito in categoria D.01 oppure sarà sufficiente che lo abbia per intero la mandataria?
Nel caso in cui anche l’operatore economico mandante debba garantire un minimo di requisito, è possibile effettuare un avvalimento interno, ovvero la mandataria fa le funzioni di ausiliaria per il mandante o i mandanti?
nell’ipotesi di partecipazione con costituendo raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell’elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. i) in categoria D.01 deve essere posseduto sia dalla mandataria, in misure percentuale maggiore, che dai o dalle mandanti in misura minorataria oppure sarà sufficiente che il detto requisito richiesto sia garantito dalla sola mandataria al 100 %? In sostanza, un mandante deve avere un minimo di requisito in categoria D.01 oppure sarà sufficiente che lo abbia per intero la mandataria?
Nel caso in cui anche l’operatore economico mandante debba garantire un minimo di requisito, è possibile effettuare un avvalimento interno, ovvero la mandataria fa le funzioni di ausiliaria per il mandante o i mandanti?
06/12/2019 13:26
Risposta
Il punto 7.4 del disciplinare di Gara, prevede … nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. i) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.…
È possibile effettuare l’avvalimento interno ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2019.
Il RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
Ing. Massimo Luciano Toma
06/12/2019 16:32
Quesito #2
Chiarimento n.1:
In merito ai requisiti previsti a pag. 5/15 Disciplinare di Gara (requisiti del professionista che espleta l'incarico per la categoria "Opere di navigazione interna e portuali", per il direttore operativo e per il CSP/CSE e geologo), e a pag. 6/15 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", si chiede se la comprova degli stessi (CIG, estremi incarichi, copia del LUL, autocertificazione ai sensi DPR 445/2000, ecc) bisogna già farla durante la fase di gara o solo in seguito all'aggiudicazione?
Chiarimento n. 2:
A pag. 6/15 del Disciplinare di Gara è riportato quanto segue: "Con esclusivo riferimento alla categoria IDRAULICA si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del Decreto M. G. del 17.06.2016, i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, pertanto nell'ambito della sopra citata categoria le attività svolte per opere ananloghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare". Si chiede di chiarire se dunque possono essere utilizzati anche servizi classificati in D.02-D.03 e D.04, aventi stessa categoria della D.01, con destinazione funzionale differente e grado di complessità superiore?
In merito ai requisiti previsti a pag. 5/15 Disciplinare di Gara (requisiti del professionista che espleta l'incarico per la categoria "Opere di navigazione interna e portuali", per il direttore operativo e per il CSP/CSE e geologo), e a pag. 6/15 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", si chiede se la comprova degli stessi (CIG, estremi incarichi, copia del LUL, autocertificazione ai sensi DPR 445/2000, ecc) bisogna già farla durante la fase di gara o solo in seguito all'aggiudicazione?
Chiarimento n. 2:
A pag. 6/15 del Disciplinare di Gara è riportato quanto segue: "Con esclusivo riferimento alla categoria IDRAULICA si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del Decreto M. G. del 17.06.2016, i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, pertanto nell'ambito della sopra citata categoria le attività svolte per opere ananloghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare". Si chiede di chiarire se dunque possono essere utilizzati anche servizi classificati in D.02-D.03 e D.04, aventi stessa categoria della D.01, con destinazione funzionale differente e grado di complessità superiore?
11/12/2019 09:05
Risposta
Chiarimento 1.
Occorre produrre apposti dichiarazione e/o allegare i documenti probanti già in sede di gara.
Chiarimento 2.
SI. Sarà comunque la Commissione di gara che valuterà discrezionalmente le offerte tecniche.
Il RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
Occorre produrre apposti dichiarazione e/o allegare i documenti probanti già in sede di gara.
Chiarimento 2.
SI. Sarà comunque la Commissione di gara che valuterà discrezionalmente le offerte tecniche.
Il RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
09/12/2019 15:07
Quesito #3
In merito al punto 8) Subappalto del Disciplinare, si richiede se è possibile ovviare all’elencazione di una terna di possibili subappaltatori limitandosi quindi all’indicazione di un unico subappaltatore, tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 fino al 31/12/2020 il sesto comma dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 è sospeso.
11/12/2019 09:07
Risposta
Si può indicare un unico subappaltatore, ovviamente solo per le fattispecie di cui al punto 8 del disciplinare di gara, come sancito dal comma 8, dell’art. 31 del Codice dei Contratti.
IL RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
IL RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
09/12/2019 15:07
Quesito #4
In merito al punto 15) del Disciplinare di gara, lettera a), si chiede se oltre il numero massimo di 2 schede formato A3, ovvero di 4 formato A4 per ognuno dei 3 servizi professionali possano essere inserite anche copertine e indici relativi. Lo stesso si richiede per la lettera b), ovvero se il numero massimo di 6 cartelle in formato A4 della Relazione metodologica illustrativa sia al netto di copertina e indice, che quindi possano essere eventualmente aggiunte per rendere maggiormente leggibile i contenuti della relazione stessa.
11/12/2019 09:10
Risposta
Nel numero massimo delle schede formato A3 o A4 non sono da considerare le copertine e gli indici (quindi possone essere eventualmente aggiunte)
IL RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
IL RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
09/12/2019 15:07
Quesito #5
In merito al punto 10 del Disciplinare, posto che la visita sarà effettuata senza accompagnamento del personale della Stazione Appaltante, si chiede se l’attestato di presa visione debba essere comunque vidimato dalla stessa Stazione Appaltante. In caso affermativo si chiede se è comunque necessario fissare preventivamente un appuntamento.
11/12/2019 09:13
Risposta
Occorre compilare il modello “dichiarazione di sopralluogo” allegato ai documenti di gara. Non è necessario che venga vidimato dalla Stazione Appaltante.
IL RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
IL RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
10/12/2019 09:50
Quesito #6
In riferimento al Punto 8.Subappalto e in particolare alla terna dei subappaltatori da indicare in sede di offerta, si chiede se lo stesso subappaltatore può essere nominato da concorrenti diversi che partecipano alla stessa procedura.
grazie e cordiali saluti
grazie e cordiali saluti
18/12/2019 10:34
Risposta
E’ consentito ad un medesimo Operatore Economico di apparire come subappaltatore di concorrenti diversi.
IL RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
IL RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
10/12/2019 12:12
Quesito #7
In riferimento alla terna dei subappaltatori, richiesta al punto 8 del disciplinare di gara, con la presente si chiede se un libero professionista che partecipa come mandante di un raggruppamento temporaneo di questa procedura di gara, possa essere indicato da altro raggruppamento temporaneo in qualità di legale rappresentante di una delle società indicate nella terna di subappaltatori, per la stessa gara?
Grazie e saluti
Grazie e saluti
11/12/2019 09:29
Risposta
NO.
IL RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
IL RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
11/12/2019 10:05
Quesito #8
In riferimento al Punto 2. dei Chiarimenti e precisamente:
Chiarimento n.1: si chiede di confermare che la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare (copia del LUL e copia dei certificati dei servizi svolti, ecc.) debba essere prodotta esclusivamente nella fase successiva all’aggiudicazione e che in fase di gara debbano essere solo dichiarate con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000-
Chiarimento n. 2: si chiede di confermare che per la comprova dei requisiti di cui al punto 7.3, lett. i) e j) si possano utilizzare servizi in ID Opere D.04 e D.05 in quanto con grado di complessità pari o superiore alla D.01 e non anche servizi in ID opere D.02 e D.03 in quanto di grado di complessità inferiore alla D.01-
Grazie e saluti
Chiarimento n.1: si chiede di confermare che la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare (copia del LUL e copia dei certificati dei servizi svolti, ecc.) debba essere prodotta esclusivamente nella fase successiva all’aggiudicazione e che in fase di gara debbano essere solo dichiarate con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000-
Chiarimento n. 2: si chiede di confermare che per la comprova dei requisiti di cui al punto 7.3, lett. i) e j) si possano utilizzare servizi in ID Opere D.04 e D.05 in quanto con grado di complessità pari o superiore alla D.01 e non anche servizi in ID opere D.02 e D.03 in quanto di grado di complessità inferiore alla D.01-
Grazie e saluti
18/12/2019 09:53
Risposta
Chiarimento 1.
Occorre produrre apposti dichiarazione e/o allegare i documenti probanti già in sede di gara, e comunque certamente occorre produrli successivamente. Per evitare lungaggini successive alle fasi di gara è auspicabile che vengano prodotti già in fase di gara.
Chiarimento 2.
SI. Sarà comunque la Commissione di gara che valuterà discrezionalmente le offerte tecniche, anche con riferimento alle affinità dei servizi prestati rispetto a quelli da espletare dall’aggiudicatario della gara.
Il RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
Occorre produrre apposti dichiarazione e/o allegare i documenti probanti già in sede di gara, e comunque certamente occorre produrli successivamente. Per evitare lungaggini successive alle fasi di gara è auspicabile che vengano prodotti già in fase di gara.
Chiarimento 2.
SI. Sarà comunque la Commissione di gara che valuterà discrezionalmente le offerte tecniche, anche con riferimento alle affinità dei servizi prestati rispetto a quelli da espletare dall’aggiudicatario della gara.
Il RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
11/12/2019 12:35
Quesito #9
In merito alla risposta fornita al Chiarimento 1 pubblicato il 26/11/2019 11:22, si chiede se per avvalimento interno si intenda creare un Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
18/12/2019 13:16
Risposta
In altre parole si intende che un operatore economico del raggruppamento di professionisti si può avvalere dei requisiti di altro operatore economico interno al ragrauppamento, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2019.
21/12/2019 12:43
Quesito #10
Con riferimento alla Risposta al quesito n. 2 e n. 7, si chiede di chiarire ulteriormente , in quanto, contrariamente a quanto riportato nelle risposte, i questiti non attengono alla fase della valutazione delle offerte tecniche , bensì alla fase di valutazione dei requisiti di partecipazione.
A tal proposito si fa presente che l’Autorità nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” adottata con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ha già affrontato la questione in esame precisando: «Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. (…). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”….).
Alla luce di quanto innanzi , trattandosi nel caso in questione di OPERE MARITTIME- Dragaggi , quest’ultime nulla hanno in comune con le altre opere idrauliche riportate nella categorie D02, D03,D04,D05.
Si chiede , pertanto, di chiarire ai fini di una corretta qualificazione alla gara. Grazie
A tal proposito si fa presente che l’Autorità nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” adottata con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ha già affrontato la questione in esame precisando: «Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. (…). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”….).
Alla luce di quanto innanzi , trattandosi nel caso in questione di OPERE MARITTIME- Dragaggi , quest’ultime nulla hanno in comune con le altre opere idrauliche riportate nella categorie D02, D03,D04,D05.
Si chiede , pertanto, di chiarire ai fini di una corretta qualificazione alla gara. Grazie
23/12/2019 10:08
Risposta
E’ vero, ovviamente, anche a parziale conferma dei chiarimenti n°2 e 7, per i quali la risposta attiene alle sole “offerte tecniche”, quanto sancido da ANAC con la Linee Guida n°1 che, al punto 1, del punto V, del paragrafo 2.2.3.4 così recitano:
- Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”;
- Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1… .
Pertanto, trattandosi nel caso in questione di OPERE MARITTIME- Dragaggi (inquadrabili nella categoria D.01 – Opere di navigazione interna e portuali) , quest’ultime, ai fini di una carretta qualificazione alla gara, hanno poco in comune con le altre opere idrauliche riportate nella categoria IDRAULICA - D02, D03,D04,D05, anche se qualche similitudine, esaminando eventualmente lo specifico intervento, potrebbe sussistere tra la catogiria D.01 e le categorie D.02 e D.03.
IL RUP
Ing. Massimo Luciano Toma
- Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”;
- Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1… .
Pertanto, trattandosi nel caso in questione di OPERE MARITTIME- Dragaggi (inquadrabili nella categoria D.01 – Opere di navigazione interna e portuali) , quest’ultime, ai fini di una carretta qualificazione alla gara, hanno poco in comune con le altre opere idrauliche riportate nella categoria IDRAULICA - D02, D03,D04,D05, anche se qualche similitudine, esaminando eventualmente lo specifico intervento, potrebbe sussistere tra la catogiria D.01 e le categorie D.02 e D.03.
IL RUP
Ing. Massimo Luciano Toma