Gara #5
Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Nardò per anni 5 - periodo 2019 – 2023Informazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Inviato esito
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
04869470759 | NOTARO GROUP SERVIZI SRL |
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Pellegrino | Cosimo | Presidente |
De Pascalis | Gianfranco | Testimone |
Antonacci | Delia | Testimone |
Commissione valutatrice
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Fiorentino | Antonella | Presidente |
Gaballo | Dario | Commissario |
Manieri | Gianluca | Commissario |
Scadenze
Avvisi
Allegati
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1687 - Avviso di appalto aggiudicato.1560964873.pdf SHA-256: 47727e6a778e3844e82dd01cf5eb6d5b97cef3391fa444cdefe09cb499e77c8d 21/04/2023 17:37 |
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Chiarimenti
Il disciplinare di gara all’art. 7.1, pag. 4, recita: “Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.”. Si chiede di voler confermare che in caso di partecipazione quale impresa esecutrice di un Consorzio di Cooperative, per tale consorziata sia sufficiente possedere l’iscrizione per tali attività nell’oggetto sociale.
I consorzi si qualificano in base alle disposizioni dell'Art. 47 del Codice (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare).
Il requisito di capacità tecnica richiesto dal disciplinare di gara deve riferirsi all'attività effettivamente svolta dall'impresa, non essendo sufficiente che la stessa sia prevista dall'oggetto sociale.
- A pag. 12, art. 18, del disciplinare di gara, si riporta che i punti attribuiti all’offerta tecnica sono 15 e all’offerta economica 85. E' corretto o si tratta di un refuso?
- A pag. 12 del disciplinare di gara, art. 17, lettera a) si legge che è oggetto di offerta il “ribasso percentuale unico offerto sul prezzo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze indicati nel bando di gara, e del costo del personale indicato nel bando”.
In proposito si rileva un’incongruenza con quanto riportato all’art. 3 del disciplinare di gara nella determinazione della base d’asta, in quanto considera non soggetto a ribasso solo il costo del lavoro relativo ai servizi cimiteriali pari ad € 958.222,06 (€ 191.644,41* 5) e gli oneri della sicurezza pari ad € 26.336,54. Non è invece riportato l’importo relativo alla manodopera per il servizio di illuminazione votiva pari ad 102.823,60 (€ 20.564,71 *5), anche questo non soggetto a ribasso d’asta, come da prospetto di cui all’allegato 1 pagina 13 (relazione illustrativa e tecnico economica). Così come non sono stati computati gli oneri per la sicurezza relativi all’illuminazione votiva per un importo pari ad € 4.788,45 (957,69 *5), per un totale di € 31.125,00 (anziché € 26.336,54). Questi importi non vengono più sommati nel riepilogo dello stesso documento a pagina 21, trascrivendo erroneamente solo l’importo di € 191.644,41 e € 26.336,54 annui non soggetti a ribasso); Pertanto, la base d’asta su cui applicare il ribasso unico di cui alla lettera a) dovrebbe essere pari ad € 424.997,10. - Nell’allegato 2 “Capitolato speciale illuminazione votiva” alla pagina 5 art. 2.5 si riporta: “In particolare il gestore alla luce delle problematiche e non conformità normative già accertate come da Sentenza del TAR Lecce n. 716/2018, dovrà provvedere prioritariamente alla messa in sicurezza dell'impianto.”
Nel riepilogo di cui all’allegato 1, si riportano tutti i costi di gestione, dalla manodopera, al materiale di consumo, all’ammortamento di mezzi ed attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei servizi, ma non vi è alcuna voce di costo che riporti l’ammortamento dei lavori per l’adeguamento degli impianti elettrici. Nel quadro economico sono riportati per l’illuminazione votiva soltanto i costi per la manodopera, materiale di consumo e oneri della sicurezza. Poiché questa Stazione Appaltante ha accertato le problematiche relative all’impianto elettrico e redatto perizia di stima, dovrebbe conoscere interventi e relativi costi per la messa a norma dell’impianto. Pertanto, dovrebbe rimodulare il quadro economico riportando il costo per l’adeguamento degli impianti, così come risultante dalla perizia di stima, al netto di eventuali lavori già eseguiti dall’azienda subentrata provvisoriamente alla Concessionaria.
- Si tratta evidentemente di un refuso. La tabella deve correttamente leggersi, anche ai fini di quanto previsto dal disciplinare di gara in relazione alla valutazione dell'eventuale anomalia dell'offerta, nel senso che all'offerta economica (Ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara) sono attribuiti 15 (quindici) punti massimi su cento totali; ai restanti criteri complessivamente punti 85 massimi. I Criteri di valutazione dell'offerta sono quelli esplicitati nella tabella di dettaglio riportata al successivo punto 18.1.
- Si conferma che, in accordo a quanto previsto espressamente dalla legge, i costi stimati del personale e della sicurezza non sono soggetti a ribasso. L'importo (quinquennale) assoggettabile al ribasso d'asta si conferma pari ad € 424.997,12.-
- Le attività contrattualmente poste a carico dell'affidataria del servizio sono in generale quelle relative alla manutenzione ordinaria degli impianti.
Fermo restando che l'affidataria del servizio dovrà in ogni caso, secondo quanto specificato al punto 2.5 del capitolato speciale del servizio di illuminazione votiva, assicurare prioritariamente la messa in sicurezza dell'impianto, solo nel più lungo periodo contrattuale (che prevede la possibile ulteriore estensione quinquennale dall'appalto), e secondo la gradualità prevista dal Capitolato, l'aggiudicataria ha l'obbligo della progressiva sostituzione e messa a norma delle apparecchiature non idonee o obsolescenti. Previa adeguata valutazione, programmazione e concordamento delle relative condizioni con l'amministrazione concedente, potranno poi essere eseguiti (se necessari) interventi di manutenzione straordinaria più incisivi sulle linee di distribuzione.
Nella valutazione del quadro economico dell'intervento, il concorrente deve inoltre tenere conto che l'affidataria del servizio riscuote direttamente degli utenti i contributi fissi per l'effettuazione delle operazioni di nuovi allacci a sepolture singole o collettive.
Le eccezioni formulate trovano tuttavia adeguato chiarimento e riscontro nelle risposta ai quesiti pubblicati.
- In fase di gara bisogna presentare le referenze bancarie, e quante, o è possibile presentare i bilanci degli ultimi tre anni.
- Quando è possibile effettuare il sopralluogo assistito.
- Se per quanto riguarda la relazione tecnica c'è un limite massimo di pagine;
- Il ribasso offerto sul prezziario regionale va inserito nell'offerta tecnica o in quella economica?
- In fase di partecipazione il concorrente deve produrre unicamente dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara per la partecipazione. In caso di aggiudicazione provvisoria, ovvero a seguito di verifica a campione, ovvero in ogni altro caso in cui sussistano dubbi circa la veridicità circa le dichiarazioni rese dal concorrente, la stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni prodotte in gara richiedendo al concorrente di produrre la documentazione indicata nel disciplinare di gara.
- Vedi punto 11 del disciplinare di gara.
- Il Disciplinare non fissa limiti per la relazione da produrre a corredo dell'offerta tecnica. Al punto 16 del disciplinare sono specificate i criteri da osservare per la sua redazione, specificando che la stessa deve essere strutturata rispettando l'ordine dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al punto 18.1, in maniera ordinata e con riferimento ai singoli elementi oggetto di valutazione, con i contenuti di seguito specificati.
- Il ribasso offerto sul prezziario regionale deve essere inserito nell'offerta economica, e in particolare compilando l'apposita casella del modello offerta previsto dalla piattaforma TuttoGare.
Il punto 17 del disciplinare di gara deve intendersi come sopra rettificato.
1) Si chiede di conoscere il numero medio, riferito all'ultimo triennio, delle traslazioni, tumulazioni e inumazioni distinte per tipologia.
2) Si chiede di conoscere il numero delle esumazioni previste per i prossimi 5 anni.
3) Si chiede di conoscere il CCNL attualmente applicato dall'operatore economico uscente.4) Nell'All. 2, art. 3 viene indicato il numero di 08 unità impiegate attualmente per la gestione dei servizi cimiteriali (operazioni cimiteriali, interventi di pulizia e disinfezione, manutenzione e cura del verde, informazioni sorveglianza e portierato, custodia) mentre nella tabella allegata alla relazione illustrativa (All. 1) sono riportate 11 unità + 02 unità per il servizio di illuminazione votiva. Si chiede di conoscere il numero reale delle unità lavorative eventualmente da riassumere ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50 e se all'interno delle 11 unità ci sono già degli operatori addetti all'illuminazione votiva.
5) Si chiede di specificare meglio l'importo da prendere in considerazione sul quale effettuare il ribasso percentuale oggetto di punteggio.6) A pagina 4 del capitolato speciale del servizio illuminazione votiva, si riporta all’art. 2.4. che le lavorazioni previste in contratto, compensate con contributo forfettario dell’Utente che le richiede sono: “(...) - esecuzione di nuovi allacci per gli Utenti che richiedono il servizio, contributo fisso forfettario di € 12,30 oltre iva di € 2,70 per complessivi € 15,00 per ogni singolo punto luce, a carico dell’utente. (…) - l’allaccio di colombari, cappelle funerarie, tombe gentilizie, ecc., esclusa l’esecuzione delle opere di predisposizione interna che rimangono a carico dell’utente, contributo forfettario di € 204,92 oltre iva 22% pari ad € 45,08 per complessivi € 250,00 per ogni colombario o cappella funeraria gentilizia allacciata, a carico del richiedente il servizio.“. Da una prima interpretazione sembrerebbe che tutti gli allacci in loculi Comunali, tombe private, cappelle gentilizie, fosse, ecc. debbano pagare un contributo fisso di € 15,00 iva inclusa per ogni punto luce allacciato, mentre per tombe e cappelle di nuova costruzione (che manchino di cassetta di derivazione) il contributo sarebbe di € 250,00 (iva inclusa). Non si comprende, però, perché viene menzionata al punto 2 anche la tipologia Colombario che nella dizione letterale corrisponde a loculi Comunali. Si chiede se si debba ritenere errato il riferimento alla tipologia “Colombario” al punto 2.
7) Si chiede a titolo esemplificativo di esaminare le seguenti ipotesi: Un Utente titolare di una gentilizia non elettrificata, chiede l’allaccio di una o più lampade. L’Appaltatore realizza l’alimentazione con la casetta di derivazione esterna (escluse opere interne al manufatto) e dovrebbe richiedere un contributo di € 250,00. A questo contributo, dovrebbe sommare € 15,00 per ciascuna lampada attivata all’interno. Dunque, se l’Utente richiede 2 lampade dovrebbe versare in totale € 280,00 per il solo allacciamento/attivazione, oltre i ratei al Comune per l’energia elettrica.8) In caso di mancato pagamento del canone e conseguente distacco della lampada, la riattivazione viene considerata un nuovo allaccio e dunque soggetta nuovamente al pagamento del contributo? In caso positivo, del contributo di € 15,00 per singoli loculi e di € 250,00 qualora si tratti di una gentilizia? Oppure la gentilizia sconta l’importo di € 250,00 solo con la prima elettrificazione (installazione di casetta di derivazione) e successivamente soggiace solo al contributo di e 15,00 per singolo punto luce riattivato dopo il distacco?
2) Sulla base della media delle operazioni complessivamente effettuate nell'ultimo quadriennio si può stimare un numero complessivo di esumazioni/estumulazioni pari a 520 per anno, corrispondenti a 2.600 operazioni nel quinquennio. Il predetto dato non ha ovviamente rilievo contrattuale essendo il servizio affidato a corpo.
3) L'attuale affidataria ha comunicato di applicare il “Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi” del 31.12.2011.
4) Il numero corretto delle unità attualmente impiegate nella gestione dei servizi cimiteriali risultante da comunicazione dell'attuale affidataria del servizio (Contratto in data 8.7.2013, registrato in data 08/07/2013 al n. 1428 1T Rep. 6019) e indicate nominativamente ai fini dell'applicazione dell'art. 50 del D.Lgs. 50, giusta richiamo del punto 24 “Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione” del Disciplinare di Gara, è quello che è stato elencato nella Relazione illustrativa tecnico – economica (Tabella “Determinazione dei costi del personale (non soggetti a ribasso) - Gestione dei servizi cimiteriali/verde”).
Il fabbisogno complessivo di personale stimato dalla stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi è quello risultante dalla citata tabella e dall'analoga tabella che si riferisce alla gestione del servizio di illuminazione votiva.
Ferma restando l'applicazione della clausola sociale e l'obbligo per l'appaltatore di garantire la prestazione dei servizi con la dotazione minima prevista di personale indicata (perseguibile anche mediante aumento della percentuale di part-time e riqualificazione del personale già assunto), l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale rientra nelle prerogative e responsabilità dell'imprenditore.
5) Vedi risposta a quesiti precedenti.
6) Il contributo di € 15,00 (IVA compresa) si applica per l'allaccio di ogni singolo punto luce, anche a seguito di riattivazione dell'utenza a seguito di un distacco per morosità. Il contributo di allaccio di € 250,00 (IVA compresa) è dovuto una tantum per l'allaccio (o variazione del punto di allaccio) di complessi di sepolture comunque denominate, private o pubbliche), e per ogni punto di consegna.
7) Il calcolo è corretto. Si precisa che la corresponsione del contributo di € 15,00 è dovuto per ogni punto luce effettivamente richiesto dall'utente e attivato, e non per ogni punto luce potenzialmente attivabile, in quanto compensa anche quota parte degli oneri di manutenzione del punto luce e dell'intero impianto.
8) Il contributo di € 250,00 è corrisposto solo all'atto del primo allaccio e non è dovuto per la riattivazione del servizio a seguito di distacco, anche qualora il concessionario del servizio, dovendo procedere al distacco di una pluralità di utenze (ad esempio tutte quelle relative ad una sepoltura gentilizia) per propri motivi di opportunità o convenienza effettui tale distacco dell'utenza operando dal punto di consegna principale. Il contributo di € 15,00 deve essere corrisposto per ogni singolo punto luce anche a seguito di ripristino della fornitura del servizio che segua a distacco per morosità, anche se effettuato operando dal punto di consegna principale.